

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, istituisce il Codice degli incentivi, definendo i principi generali per l’armonizzazione della disciplina relativa ai procedimenti amministrativi concernenti le agevolazioni alle imprese.
Il Codice definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi.
Ai sensi dell’articolo 1, sono soggette alla disciplina del nuovo codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12; mentre le disposizioni non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresì, esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.
Sono definite “agevolazioni fiscali” quelle agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti. Gli incentivi fiscali sono le misure di incentivazione che prevedono tali agevolazioni. La delocalizzazione consiste nel trasferimento di un’attività economica incentivata, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria o di altro soggetto che ne venga in controllo (articolo 2).
Si segnala, in particolare, l’articolo 16 del nuovo Codice, il quale disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale.
Nel caso di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea o degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
– l’operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento.
La decadenza comporta l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi fruiti in relazione all’attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all’articolo 17, comma 4.
Nel caso di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati (anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale), se l’operazione avviene prima dei cinque anni dal completamento dell’investimento agevolato o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. Oltre alla restituzione dell’importo degli incentivi fruiti con maggiorazioni, le amministrazioni responsabili irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Le imprese beneficiarie devono comunicare preventivamente l’avvio dell’operazione di delocalizzazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (almeno 90 giorni prima per le PMI, e 180 giorni per le grandi imprese). L’assenza di tale comunicazione determina la nullità degli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata.
Alle imprese per le quali è stata accertata la decadenza per delocalizzazione in Stati non UE/SEE è precluso l’accesso ad altri incentivi del Codice per i successivi cinque anni (o 10 anni per le grandi imprese).
La decadenza, il divieto di accesso e le sanzioni amministrative si applicano anche in caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o di una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% (su base annua). In tale evenienza, la decadenza comporta la restituzione degli incentivi percepiti negli 10 anni antecedenti la data di avvio della procedura di cessazione.
L’articolo 19, intitolato “Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi“, affronta invece la disciplina del credito d’imposta in due contesti:
- Incentivi fiscali con attività istruttoria valutativa (comma 1);
- Crediti d’imposta senza attività istruttoria (comma 2).
Agli incentivi fiscali che richiedono, per l’ammissione, lo svolgimento di un’attività istruttoria valutativa (di carattere tecnico, economico e finanziario) rispetto ai requisiti del proponente o dell’iniziativa, si applica la disciplina del nuovo codice. Restano comunque ferme le modalità di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonch le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore.
Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, la fruizione è subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente. La comunicazione deve indicare l’ammontare complessivo delle agevolazioni di cui si intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa. Devono essere fornite anche le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica tali dati mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio. L’attività di controllo e di recupero per tali crediti d’imposta resta soggetta alla disciplina di settore.
Gli incentivi fiscali che costituiscono aiuti di Stato o sono fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA (articolo 19, comma 3).
Agli incentivi contributivi la disciplina del Capo III (Attuazione degli incentivi) si applica limitatamente alle disposizioni relative all’articolo 16. L’attuazione di tali incentivi resta soggetta alla disciplina di settore e a essi non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all’articolo 4 (articolo 19, comma 4).
Le disposizioni di cui all’articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del codice (articolo 25 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”).



