Il cambiamento del Codice ATECO 2025 non causa cessazione del CPB se l’attività rimane invariata

L’Agenzia delle entrate chiarisce se il cambiamento del codice ATECO dovuto all’aggiornamento ATECO 2025 causa la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 236).

L’Agenzia delle entrate esamina la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, fungendo da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine e percependo commissioni. Poiché l’attività non era specificamente prevista nelle precedenti tabelle ATECO, l’istante utilizzava il codice ATECO generico 45.11.02 a cui era associato il modello ISA CM09U.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00, è stato creato per la sua attività di intermediazione, al quale è associato il modello ISA EG61U.

L’istante sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e, dunque, il suo dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente.

 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività, ma non se per le nuove attività è previsto l’applicazione del medesimo ISA.
Già nella circolare n. 18/E/2024 e nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non rileva ai fini della cessazione del CPB, anche se ne deriva l’applicazione di un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata.  Ne deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella precedente, la cessazione non si verifica;
  • se l’attività viene modificata, ma l’ISA applicabile rimane il medesimo, la cessazione non si verifica;
  • la cessazione non si verifica per il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento ATECO 2025, anche se comporta un diverso ISA, perché non configura un cambiamento sostanziale dell’attività.

Inoltre, la risoluzione n. 24/E/2025 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. L’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative. Per le dichiarazioni IVA 2025, è consentito indicare sia i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) che i nuovi ATECO 2025, con un’indicazione nella casella “Situazioni particolari”.

 

Pertanto, nel presupposto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U). Il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. A differenza della dichiarazione annuale IVA 2025, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

Pensioni all’estero 2025-2026: al via la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 17 settembre saranno coinvolti i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2624).

L’INPS informa che dal prossimo 17 settembre 2025 verrà avviata da Citibank N.A. la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Nel caso l’attestazione non sia presentata, il pagamento della rata di febbraio 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

Sono esentati dall’accertamento i pensionati:

– residenti in Germania e Svizzera con accordi telematici già attivi;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) francese;
– residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des pensions (SFP);
– residenti in Australia, i cui dati sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con le istituzioni previdenziali olandesi;
– che hanno ritirato personalmente almeno una pensione presso Western Union;
– con rate già sospese.

Inoltre, il messaggio in commento fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche. 

Carta “Dedicata a te” 2025: le liste dei beneficiari

Dal 10 settembre aperto l’applicativo web per i comuni (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2623).

Dopo il recente messaggio n. 2519/2025, l’INPS torna sul tema della “Carta Dedicata a te” comunicando che, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), oggi 10 settembre 2025 alle ore 14.00, nell’applicativo web per i comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo per l’annualità 2025.

L’Istituto segnala che i comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale dell’INPS, nell’area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

I comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

Come per le precedenti annualità della “Carta dedicata a te”, i responsabili delle strutture territoriali dell’INPS avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai comuni per l’accesso all’applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti.