Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.

Beneficiari ADI: chiarimenti sulla partecipazione ai Tirocini sociali

Le indennità correlate ai TIS non rilevano per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 ottobre 2024, 16631).

Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una nota in materia di partecipazione ai Tirocini di inclusione sociale (TIS) di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e di nuclei e individui in condizioni economiche similari.

Al riguardo, il dicastero evidenzia che:

– le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione;
– i beneficiari dell’ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato);
– i case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente all’INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

Diverso è, invece, il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato, che ricadono nelle previsioni dell’articolo 3, comma 7 del D.L. 48/2023, che dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con il beneficio previsto è riconosciuta entro il limite massimo di 3000 euro lordi annui per il nucleo familiare.

Il beneficiario deve comunicare a INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio. 

Sospensione dell’ADI

In riferimento al rischio di sospensione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che questo deriva dalla non corretta indicazione da parte delle aziende ospitanti i tirocinanti nelle Comunicazioni obbligatorie (CO) della natura del tirocinio. Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità).

Al riguardo il Ministero invita a sensibilizzare le aziende ospitanti alla corretta comunicazione della natura del tirocinio utilizzando nelle CO la categoria “09 – PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che, come indicato nel relativo manuale, identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.

Infine, il dicastero rammenta che i tirocini sociali rientrano tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di inclusione e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9360 euro, per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con D.M. n.160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato.