CCNL BCC: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Previsto riduzione dell’orario di lavoro ed un incremento del 15% della retribuzione

Il 9 luglio 2024, Fisac-Cgil, Fabi, First-Cisl, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024, che interessa circa 36 mila dipendenti.
Con il nuovo testo contrattuale, le Parti sociali hanno previsto:
– un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di 435,00 euro, con erogazione della prima tranche, pari a 30,00 euro, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di 60,00 euro da gennaio 2025 ed infine la terza di 75,00 euro restanti da gennaio 2026;
una tantum dal valore di 1.200,00 euro che verrà corrisposta nel mese di luglio;
– l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80,00 euro (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
– previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
– estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
– nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).

CCNL Assicurazioni INA-ASSITALIA: in arrivo la firma definitiva

Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro per la firma definitiva del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024

Con comunicato del Coordinamento Anagina di First-Cisl è stata resa nota la sottoscrizione in data 5 giugno 2024 dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle agenzie Anagina. 
Il nuovo accordo, con scadenza al 31 marzo 2025, ha previsto aumenti economici e delle indennità del 5%. A decorrere dalla data di sottoscrizione, da aggiungersi alle previsioni contrattuali e di accordi aziendali, è in vigore l’aumento di 1,00 euro del buono pasto (per ogni giorno di effettiva presenza, full-time/part-time). Prevista inoltre l’erogazione di una “Una Tantum” di 1.000,00 euro da riparametrare per gli altri livelli e classi come da prassi, con pagamento su due rate di pari importo, una alla data di sottoscrizione e l’altra al 1° gennaio 2025. Le agenzie che hanno erogato Ivc e anticipi/acconti di Una tantum avranno la facoltà di recuperarli dagli importi da erogare. 
In materia di assistenza sanitaria, le Parti, in occasione del successivo rinnovo di CCNL, valuteranno l’andamento della polizza con durata triennale (2025, 2026 e 2027) e le relative coperture assicurative. Per motivi sanitari sono riconosciute ulteriori 5 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. 
Nell’incontro del 5 giugno le Parti si sono accordate per un incontro finalizzato alla firma dell’accordo che si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno 2024. Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024.

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.