Operatori servizi pubblica utilità: modalità di comunicazione codici identificativi univoci contrattuali

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 527125/2018 riguardo alle modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che erogano i servizi di pubblica utilità (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 giugno 2024, n. 278182).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, successivamente sostituito dal provvedimento n. 433608/2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

 

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, poi, specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Il provvedimento n. 527125/2018, infine, ha dato attuazione alle suddette disposizioni, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati in luogo del codice fiscale per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

 

Ciò premesso, con il nuovo provvedimento n. 278182/2024, l’Agenzia ha stabilito che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Agenzia, la comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Operazione Poseidone: la Corte Costituzionale torna sulle sanzioni civili

L’INPS recepisce la sentenza con cui la Corte Costituzionale ribadisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2403).

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, torna a occuparsi della cosiddetta “Operazione Poseidone” in particolare, delle sanzioni civili.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ripercorre le più significative pronunce della Corte sull’argomento, ben noto ai lavoratori autonomi.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

 

Successivamente (sentenza n. 238/2022), la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

 

Infatti, secondo la Corte, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

 

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

 

L’INPS, già nella circolare n. 107/2022, aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis.

CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.