CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”. 

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: il regime intertemporale delle sanzioni

Fornite nuove indicazioni operative sulle disposizioni normative contro questa tipologia di reati (INL, nota 24 giugno 2024, n. 1133).

Dopo la recente nota n. 1091/2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) torna a occuparsi di somministrazione, appalto e distacco illeciti: in questo caso, sotto il punto di vista del regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l’INL rileva innanzitutto che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024. Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Invece, in riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (articolo 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire anche il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite oltre tale data.

Il carattere permanente della somministrazione illecita

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. Più in particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori “occupati” e quantifica la sanzione tenendo conto di “ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l’attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (Sentenza Cassazione n. 25313/2015).

La stessa ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge. La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Premesso ciò, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo articolo 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, va chiarito anche che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito che, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

 

CCNL Rai: avviata la procedura di raffreddamento

Segnale forte e deciso da parte di tutto il Gruppo Rai in vista del rinnovo 

In data 24 giugno 2024, come anticipato nel comunicato unitario rilasciato l’11 giugno scorso, le Sigle sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno dato inizio alle procedure di raffreddamento per tutto il Gruppo Rai.
Difatti, trovandosi ancora in stallo la trattiva di rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, le OO.SS. iniziano ad avere preoccupazioni in merito sia alla svendita della quota di maggioranza di Raiway che alle dichiarazioni del Ministero dell’Economia, il quale ha negato loro i 400 milioni necessari al taglio del canone, rendendo rischiosa la sopravvivenza stessa della Azienda. 
Pertanto, secondo le Segreterie Nazionali Slc-Cgil e Fistel-Cisl, è necessario tenere alta la tensione, invitando anche le altre sigle a partecipare all’apertura delle procedure, al fine di ottenere un contratto che possa assicurare il recupero della perdita di potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori Rai e la insufficiente dotazione attuale di 25 milioni di euro.