CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro: recepita la direttiva europea

Il governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per la protezione dei lavoratori (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 4 giugno 2024, n. 84).

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante la loro attività.

Le nuove norme hanno il fine di includere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

– l’individuazione e la valutazione dei rischi
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
– le informazioni da fornire all’autorità competente; 
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
– l’accesso alle zone di rischio; 
– le misure igieniche e di protezione individuale
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
– la conservazione della documentazione.

Infine, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 20022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

CCNL Metalmeccanica Industria: per i lavoratori 200,00 euro di welfare da utilizzare entro maggio 2025

I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo

In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro.