Nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare

L’INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65).

A seguito dell’abrogazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

 

Nella circolare in commento, l’INPS rende noti i nuovi livelli reddituali rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

 

Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari

 

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna della prima tabella va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.

 

L’INPS ricorda che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nuovi codici tributo per crediti d’imposta per mediazione civile e commerciale e ammissione a patrocini

L’Agenzia delle entrate, con due nuove risoluzioni, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita (Agenzia delle entrate, risoluzioni 14 maggio 2024, n. 23/E e n. 24/E).

L’articolo 15-octies del D.Lgs. n. 28/2010 e l’articolo 11-octies del D.Lgs. n. 132/2014 stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Relativamente ai procedimenti di mediazione civile e commerciale, il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il comma 3, dello stesso articolo 20 riconosce, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che agli organismi di mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.