CCNL Bancari – Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Definiti gli argomenti principali del rinnovo: minimi in linea con gli altri contratti del credito, riduzione dell’orario settimanale, bilateralità e maggiore stabilità dell’occupazione 

Il 7 maggio sono proseguiti gli incontri sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca. 
Le Parti hanno, pertanto, definito gli argomenti principali del rinnovo:
parte economica: i minimi dovrebbero essere in linea con le tabelle retributive del CCNL Bancari recentemente rinnovato; necessità di quantificare la voce arretrati definendo un’ulteriore destinazione di risorse a Cassa Mutua e al Fondo Pensione;
– riduzione dell’orario settimanale di lavoro;
– maggiore importanza alla partecipazione alla vita aziendale ed alla bilateralità per rafforzare i principi di inclusione e universalità;
– incentivazione alla stabilità dell’occupazione.
Le prossime date sono: 24 e 30 maggio e 6,25,28 giugno ed eventualmente il 4 e 5 luglio.
I sindacati si ritengono soddisfatti nell’aver definito il percorso che permetterà un reale confronto, costruttivo e trasparente nell’interesse comune.

Datori di lavoro e lavoratori domestici: estratto contributivo on line

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio on line che permette la consultazione dell’estratto contributivo ai lavoratori e ai datori di lavoro domestici (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1773).

Nell’ambito del lavoro domestico, i datori di lavoro e i lavoratori possono ora effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata visualizzando l’estratto contributivo attraverso un nuovo servizio on line che offre informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

 

L’INPS rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo “Estratto Conto”, raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID, ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”: infatti, il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente.

 

Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati.

 

È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. 

 

Se l’accesso è effettuato dal un lavoratore, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, egli potrà, ad esempio, verificare le settimane coperte da contribuzione.

 

La visualizzare dei dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché il controllo della propria posizione previdenziale saranno invece possibili attraverso la lente d’ingrandimento.

Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.