CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

Livello Totale 1 rata 40% 2 rata 30% 3 rata 30%
7 833,03 333,21 249,91 249,91
6 728,91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.