Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60