Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale: PRISMA

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma “PRISMA” come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L’INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata “PRISMA”, ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma “PRISMA”

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

– data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

– presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

– presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

– eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L’INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.

 

Assunzioni ex lavoratori Alitalia: prime indicazioni per l’esonero contributivo 

Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dello sgravio per i datori di lavoro (INPS, circolare 22 marzo 2024, n. 47).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana Spa. e di Alitalia Cityliner Spa, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

L’agevolazione in argomento è stata stabilita dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, prevedendo un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano questo tipo di assunzioni per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I rapporti di lavoro agevolati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, l’INPS segnala che, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge 3 aprile n. 142/2001).

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l’agevolazione in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assetto

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni e compatibilità

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in questione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre, l’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023 subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis” o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Peraltro, lo sgravio in oggetto risulta cumulabile con altre agevolazioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La domanda

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo verrà comunicata dall’INPS con apposito messaggio.