Nuovi modelli di dichiarazione IVA 2024: le novità

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230).

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento n. 8230/2024, i seguenti modelli, concernenti la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023:

  • Modello IVA/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

  • Modello IVA BASE/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

 

Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

 

Si illustrano le principali modifiche, di carattere generale, nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

 

QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

 

QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla Legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

L’Agenzia delle entrate infine ricorda che la dichiarazione va presentare esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

CIRL Alimentari Artigianato FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa

È stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede di Confartigianato a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese artigiane alimentari e della panificazione. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confartigianato e CNA del FVG, ha determinato importanti miglioramenti normativi e retributivi per i 4.200 lavoratori occupati nelle circa 900 aziende attive in regione, che attendevano questo rinnovo dal 2019. Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa.
Tra le novità più importanti dell’accordo si segnala il rafforzamento dell’Osservatorio Regionale, strumento utile per conoscere la situazione attuale e futura del settore artigiano e il ripristino del Fondo Regionale di Categoria per attivare progetti di integrazione economica per aziende e lavoratori. Il Fondo di Categoria ha subìto un incremento da 15,00 a 20,00 euro per prestazioni bilaterali a favore degli occupati e delle imprese. 
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento del Premio di Risultato Territoriale da 1,5% a 2% con un “Una Tantum” di 220,00 euro in due tranche per il 2024 e 2025. Prevista inoltre la copertura al 100% della retribuzione per il terzo giorno di malattia per un massimo di tre eventi l’anno.
In conclusione, si segnala il recepimento del protocollo per contrasto e prevenzione alle molestie sessuali ed è stato introdotto l’istituto delle ferie e ROL solidali.
Già nelle prossime settimane, le Parti si incontreranno per dare avvio all’Osservatorio Regionale e la Commissione Paritetica, per mettere in atto le prime operazioni necessarie a supporto delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato alimentare e panificazione.

EBM Salute: al via le domande per il rimborso spese servizio trasporti

Rimborso del 50% del costo attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino a 100,00 euro per il servizio del trasporto pubblico

EBM Salute, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici ha erogato la somma di 1.000.000,00 di euro per il Bando straordinario di rimborso spese sopportate per il servizio trasporti a favore del personale di settore aderente all’Ente.
Invero, dall’8 gennaio 2024 possono farne richiesta i lavoratori che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento annuale valido al momento della domanda e relativo alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico. Il contributo prevede un rimborso del 50% del costo di attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino ad un massimo di 100,00 euro.
Gli iscritti alla Bilateralità possono inviare la domanda direttamente dalla sezione Bandi – Bandi EBM – presenta nuova domanda tramite l’area riservata EBM, anche mediante l’azienda o il consulente associato all’azienda, accedendo alle aree rispettivamente riservate. Non è prevista la convalida di questa da parte dell’azienda.
Inoltre, la richiesta deve essere presentata entro la scadenza della validità dell’abbonamento.
Da ultimo EBM Salute comunica, che il bando in questione è accessibile fino ad esaurimento dell’importo di 1.000.000,00 di euro messo a disposizione ed altresì, che tutti i dettagli relativi alla domanda ed ai documenti da inviare possono rinvenirsi nel testo del bando stesso.