Posticipo del pensionamento, i chiarimenti sull’applicazione della misura di esonero

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l’INPS torna sul tema dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l’INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l’Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.

 

 

Ex pazienti oncologici, la normativa contro le discriminazioni è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie di questo tipo (Legge 7 dicembre 2023, n. 193).

Dal prossimo 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) sarà vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute delle persone concernenti patologie oncologiche da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Il divieto riguarda i candidati che accedono alle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute.

È quanto stabilisce al comma 1, l’articolo 4 della Legge n. 193/2023, recante l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023. 

Il periodo, peraltro, è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 prevede anche che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al  D.Lgs. n. 117/2017) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al citato Registro, possano essere promosse specifiche iniziative per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 

Tali iniziative potranno essere adottate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

CCNL Giocattoli – Industria: inizia la trattativa per il rinnovo

Tra gli argomenti discussi sono gli aumenti degli stipendi, l’innalzamento al 2,5 % del contributo aziendale a Previmoda, l’aumento del contributo per il fondo sanitario Sanimoda e maggiori tutele a livello normativo

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze dell’associazione datoriale Assogiocattoli per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dell’industria dei giocattoli, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Innanzitutto, i sindacati hanno illustrato la piattaforma rivendicativa presentando la richiesta economica per un aumento salariale per il triennio 2024-2026  pari a circa 260,00 euro. A livello economico, viene anche richiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende per il fondo sanitario Sanimoda da 12,00 euro a 15,00 euro e l’attivazione dell’assicurazione LTC (in caso di non autosufficienza) con un contributo mensile di 2,00 euro a capo del datore di lavoro.
Viene, inoltre, richiesta una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con maggiore possibilità di fruizione al part-time, un allungamento del congedo di paternità obbligatoria e un aumento del trattamento economico in caso di fruizione dei congedi parentali e dei permessi per malattia dei figli.
Per quanto riguarda la violenza di genere, i sindacati chiedono due mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge e il recepimento dell’accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Previsto a gennaio un nuovo incontro.