Decreto Proroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, che introduce misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

La Legge n. 170/2023, in sede di conversione del Decreto Proroghe, ha introdotto alcune novità al testo originario e ha portato alla conferma di molte misure già previste.

 

Tra le misure confermate e che diventano definitive si sottolineano:

  • all’articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40000 euro annui;

  • all’articolo 4, la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento della relativa imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;

  • all’articolo 6, comma 1, il differimento al 30 novembre 2024 del termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS del Modello Redditi PF 2022 dei forfettari;

  • all’articolo 7, l’anticipo al 16 novembre 2023, dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

 La Legge di conversione, inoltre, reca con sé novità, tra le quali:

  • l’inserimento dell’articolo 1-bis, intitolato “ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative“, il quale stabilisce che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del D.L. n. 152/1991, in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni;

  • la sostituzione dell’articolo 2, denominato “proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività“. Pertanto, all’articolo 1, commi 134 e 135, della Legge n. 197/2022, le parole “30 giugno 2023” sono state sostituite dal “15 novembre 2023” e il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, è stato abrogato.

  • l’inserimento dell’articolo 3-bis, in merito al differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento “speciale”, il quale stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la stessa data;

  • all’articolo 6-quater, l’estensione ai contratti di finanziamento stipulati dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 della possibilità di completare il programma di investimento entro 18 mesi (art. 1, co. 415, Legge n. 197/2022).

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.