Assunzione giovani: fruizione dell’esonero contributivo in caso di riqualificazione coattiva del rapporto

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un giovane lavoratore titolare di rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, può legittimamente fruire degli esoneri contributivi (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178).

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile, sono stati previsti esoneri cosiddetti “sperimentali” per l’occupazione giovanile anche dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, Legge n. 178/2020) e dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, Legge n. 197/2022).

 

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche dei predetti esoneri, ciò in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero cosiddetto “strutturale” per l’occupazione giovanile introdotto dalla citata Legge di bilancio 2018.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dell’ipotesi di riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpello n. 2/2016) ha stabilito che non è possibile fruire dello sgravio contributivo in argomento, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, ciò in considerazione del fatto che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. 

 

L’INPS chiarisce in proposito che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

 

In presenza della buona fede al momento dell’assunzione, dunque, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che assume il giovane.

 

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. 

Superbonus 90%: contributo a fondo perduto erogato nella misura del 100%

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 novembre 2023, n. 411179).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90% e in possesso dei seguenti requisiti:

  • richiedente con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

  • richiedente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha poi definito le modalità di attuazione di tale contributo e i termini per la presentazione delle domande di accesso, dal 2 al 31 ottobre 2023.

 

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il nuovo provvedimento del 24 novembre, n. 411179, l’Agenzia ha annunciato che la percentuale per il calcolo del contributo da erogare è pari al 100%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Decontribuzione sud: in arrivo la proroga

La Commissione Europea ha deciso di approvare per ulteriori 6 mesi il Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 novembre 2023).

La proroga di ulteriori 6 mesi del Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, è stata decisa dalla Commissione Europea. La notizia è stata comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riporta anche il commento del Ministro Marina Calderone per cui la scelta della Commissione “apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all’UE di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale”.

L’esonero contributivo in questione, conosciuto come “Decontribuzione Sud“, introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 infatti necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato.

A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Sud prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.