Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al via l’avviso per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Il FAMI con un budget di 60 milioni di euro si rivolge a Regioni e Province autonome per il sostegno tra l’altro di azioni di supporto socio-lavorativo dei migranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 novembre 2023).

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico multi-azione a valere sull’obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi“. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne dà notizia sul sui sito istituzionale precisa anche che l’avviso si colloca nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L’Avviso, dotato di un budget complessivo di 60 milioni di euro è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia.

In particolare l’azione dovrà prevedere misure e interventi di supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, azioni di valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica sociale e culturale.

Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate attraverso un portale online dedicato indicato nel comunicato un commento. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 2024

La documentazione è pubblicata nell’area amministrazione trasparente sul sito del Ministero dell’interno.

EBM Salute: variazione del Piano Sanitario

Al via da novembre il nuovo Piano Sanitario a cura di Unisalute

Il Comitato Esecutivo di EBM Salute ha affidato alla Compagnia Assicuratrice UniSalute un nuovo incarico, della durata di due anni, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 ottobre 2025. E’ garantita la continuità della copertura per l’assistenza sanitaria integrativa sia ai lavoratori iscritti, sia ai propri familiari fiscalmente a carico, eventualmente attivati nel corso del 2023. Per i familiari non fiscalmente a carico (a pagamento) verrà garantita la continuità della copertura sanitaria per i mesi di novembre e dicembre 2023.
L’attuale Piano Sanitario è stato confermato con alcune variazioni di rilievo come di seguito specificate:
– procreazione medicalmente assistita: è stato aumentato il massimale annuale assicurato (1° novembre 2023-31 ottobre 2024), per il complesso delle prestazioni previste che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro per persona;
– indennizzo a forfait per visite mediche, sanitarie e di assistenza sostenute per figli disabili (garanzia valida solo per i figli minori di 18 anni: è stato aumentato l’importo del contributo concesso a forfait una tantum per ogni figlio, con una invalidità riconosciuta superiore al 60%, che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro;
– diagnosi comparativa: la nuova prestazione che prevede per l’assicurato di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto;
– lenti e occhiali: unica richiesta di rimborso per la durata biennale della Convenzione. 

Lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura: indicazioni su NASpI e DIS-COLL

I soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura nel limite di 45 giornate annue, per cui l’INPS chiarisce il relativo regime di compatibilità (INPS, circolare 7 novembre 2023, n. 89). 

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 343), ha previsto, per il biennio 2023-2024, la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

 

In particolare, il successivo comma 344 stabilisce non solo il limite di durata delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale – che non può eccedere le 45 giornate annue per singolo lavoratore – ma individua anche la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:

 

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL (di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015), o del reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione ovvero percettori di ammortizzatori sociali; 

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, in considerazione di quanto esposto sopra alla lettera a), fornisce chiarimenti sulla compatibilità delle citate prestazioni lavorative con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

 

Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Si ricorda, inoltre, che il predetto compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in argomento sono quindi interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, dunque, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

 

In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (articolo 1, comma 345, Legge n. 197/2022).

 

Si ricorda che, in ipotesi di superamento del limite di durata previsto dal citato comma 344, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l’utilizzo di soggetti diversi da quelli elencati è punibile con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.