Esonero quote di accantonamento TFR e ticket di licenziamento: indicazioni per le domande del 2023

L’INPS fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento da parte delle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, del trattamento di CIGS (INPS, messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779).

L’esonero in questione è quello previsto dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018, e riguarda il pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e il pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (cosiddetto ticket di licenziamento). 

 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, destinatarie dell’esonero erano le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali avevano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Per effetto della Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 126, Legge n. 234/2021), l’applicazione temporale della suddetta disposizione normativa è stata estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale  o in amministrazione straordinaria che sono state destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e, conseguentemente, l’esonero in argomento si applica anche per gli anni 2023 e 2024.

 

L’INPS ricorda, innanzitutto, che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero de lavoro e delle politiche sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e gli stessi devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di tale trattamento.

 

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’esonero attraverso l’apposito modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale.

 

In presenza dei presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” viene assegnato con le seguenti decorrenze

 

      dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, sia al ticket di licenziamento;

      dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

 

Per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si deve verificare che la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la struttura territoriale competente INPS contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

 

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.

 

Infine, l’INPS raccomanda di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.

CCNL Enti di Ricerca: confronto sull’ordinamento del personale tecnico amministrativo

Affrontato il tema relativo alla revisione dell’ordinamento professionale 

Lo scorso 24 ottobre, si è tenuto l’incontro sulla sequenza contrattuale circa la riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca.
In merito, è stato previsto lo stanziamento delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal Mur e, relativamente allo svolgimento della sequenza contrattuale, è stato proposto di affrontare inizialmente la tematica relativa all’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo e, una volta definito, di trattare quello del personale ricercatore e tecnologo. Tale proposta è stata concordata dalle OO.SS.
A tal proposito, l’Aran ha ribadito la proposta dell’ordinamento professionale contenuta nella bozza di CCNL siglato il 12 luglio 2023, che prevede due distinti ruoli, quello dei Tecnici di ricerca comprendente collaboratori tecnici di ricerca e funzionari tecnici di ricerca, e quello Amministrativo e tecnico, che comprende operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, precisando che, una volta stabilita la tabella di corrispondenza con gli attuali profili, non risulta più possibile prevedere passaggi automatici ad un inquadramento superiore ma, in base alle risorse a disposizione, si può accedere all’area superiore mediante una procedura comparativa. Nel primo periodo di applicazione è possibile effettuare il passaggio all’area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto ad eccezione di quella delle elevate professionalità, dove vi è un divieto normativo.
Circa il personale tecnico-amministrativo, si necessita di operare una modifica che permetta di definalizzare queste risorse, in quanto la Legge che le elargisce, prevede la loro assegnazione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti.
Ciò a cui si auspica è che i soldi stanziati, debbano essere messi a completa disposizione della contrattazione nazionale ed in subordine, che almeno il 50% di queste risorse, venga utilizzato per aumentare le voci fisse del salario, così come già previsto per il personale dell’Università.
Sempre relativamente alla necessità di non stravolgere l’equilibrio tra le figure professionali, si ritiene di prevedere un’area superiore rispetto all’attuale ordinamento sia per il ruolo di Tecnici di ricerca che per l’Amministrativo ed il Tecnico, come previsto dall’Aran, mentre si resta contrari alla previsione dell’istituzione di un’ulteriore area (Elevate Professionalità) per il ruolo Tecnici di ricerca, in quanto si prevede che, le due aree professionali tra gli attuali Cter e i Ricercatori e Tecnologi, possono determinare una svalorizzazione degli attuali Cter piuttosto che un loro sviluppo professionale, vista l’impossibilità di accesso diretto senza aver prima fatto il passaggio all’area dei Funzionari Tecnici di ricerca, nonché considerando anche l’inderogabilità del possesso del titolo di studio della laurea magistrale.
Dopo un’ampia discussione la riunione è stata aggiornata al 14 novembre, con l’impegno dell’Aran a produrre ulteriore documento sull’ordinamento professionale approfondendo anche il tema delle progressioni economiche all’interno delle aeree.

CCNL Autostrade: sottoscritto protocollo di contrasto alla violenza sul luogo di lavoro

Sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, tra le nuove misure previste nel protocollo siglato tra Aspi ed i sindacati di settore

Il giorno 12 ottobre 2023, nell’ambito della riunione del Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, è stato sottoscritto tra Aspi ed i Sindacati il protocollo per il contrasto della violenza per la prevenzione o l’intervento contro qualsiasi comportamento che pregiudichi la dignità della persona sul luogo di lavoro. Detto protocollo stabilisce un codice di comportamento e misure concrete per promuovere sul lavoro la cultura del rispetto della persona e sarà applicato anche dalle aziende controllate di Aspi.
Tra le varie misure ivi previste si segnala l’istituzione dello sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le donne vittime di violenza di genere. Per la corretta attuazione delle misure introdotte verranno previsti dei piani di formazione e sarà poi effettuato un monitoraggio sistematico sull’efficacia del protocollo, che include anche la valutazione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e della sua correlazione con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl viabilità e Logistica) hanno infine dichiarato che attraverso la sottoscrizione del protocollo in oggetto si è inteso lanciare un messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento offensivo, lesivo o indesiderato. Rappresenta un primo passo per l’avvio di prassi concrete di tutela e inclusione, a favore della parità di genere e per contrastare violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro, con politiche di integrazione e di sviluppo di tutto quanto possa incrementare e migliorare il sistema di welfare aziendale.