Indennità Grandi Navi 2022 Venezia: al via la presentazione delle domande

Fino al 30 novembre 2023 potrà essere presentata, dalle categorie di lavoratori interessati, la domanda telematica per accedere all’indennità onnicomprensiva prevista dal D.I. 31 gennaio 2023 (INPS, circolare 3 ottobre 2023, n. 83).

L’indennità in questione – pari a 2.000 euro per l’anno 2022 – riguarda i lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia dichiarate monumento nazionale.

 

Si tratta delle attività svolte da: gestore del terminal di approdo; imprese autorizzate titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo; imprese esercenti servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione; imprese titolari di concessione per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.  

 

Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa e la stessa concorre alla formazione del reddito.

 

Beneficiari e requisiti

 

Destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

 

– lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale in argomento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

 

Le suddette categorie di lavoratori non devono essere titolari di altra misura di sostegno al reddito, né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o percepire pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente natura previdenziale che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

 

Il beneficio economico non spetta a coloro che, in applicazione del D.I. 16 novembre 2021, lo abbiano già percepito per l’annualità 2021.

 

Compatibilità

 

L’indennità è compatibile con il Reddito di cittadinanza e, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.

 

Domanda

 

Il beneficio viene erogato dall’INPS su domanda che i soggetti destinatari devono presentare entro la data del 30 novembre 2023, esclusivamente in via telematica.

 

La domanda è disponibile accedendo – con le solite credenziali – alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto, attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario scegliere la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito, che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022”:

 

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

 

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Trasporto pubblico: adeguato il Fondo bilaterale di solidarietà

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 29 agosto 2023).

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di  lavoro introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e seguenti della Legge n. 234/2021). L’adeguamento ha riguardato i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di  ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n.148/2015.

In particolare, è stato esteso il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche un solo un lavoratore dipendente (articolo 5, D.M. 29 agosto 2023) ed è stato assicurata l’erogazione nei casi previsti di un assegno di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile individuato come previsto dal comma 5-bis, articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (articolo 5, comma 1, D.M. 29 agosto 2023).

Le modifiche al Fondo, peraltro, avevano ricevuto il consenso delle parti sociali espresso attraverso l’accordo collettivo del 28 dicembre 2022, sottoscritto da ASSTRA,  ANAV,  AGENS  e  le  organizzazioni   sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.