CCNL Portieri: proseguono le trattative

Oggetto dell’incontro sono bilateralità e parte economica 

Il 20 settembre è proseguito il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Le parti hanno, innanzitutto, ribadito la volontà di sottoscrivere il contratto entro la fine dell’anno e si sono confrontate al fine di affrontare due tematiche centrali, ovvero la bilateralità e la parte economica.
In merito agli aumenti, la parte datoriale si è dimostrata ancora reticente ad affrontare la questione in modo compiuto.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, i rappresentanti di Confedilizia hanno accolto la proposta delle organizzazioni sindacali sull’esigenza di promuovere una campagna informativa.
Infine si è discusso sulla videosorveglianza e sul ritiro di posta e pacchi, soprattutto sulla necessità di disciplinare le responsabilità connesse, i tempi per effettuare tale attività, la normativa in tema di privacy e i tempi di giacenza dei pacchi.
I prossimi incontri sono fissati per il 5 ottobre, il 7 e 23 novembre.

Disponibile la nuova domanda on line di NASpI e DIS-COLL

Nell’ambito del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, viene comunicata la disponibilità della nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3388). 

Al fine di diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione dell’indennità DIS-COLL e di NASpI, ove ne sussistano i requisiti, l’INPS annuncia l’evoluzione del servizio on line di presentazione della domanda.

 

In particolare, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione della nuova domanda, un’interfaccia molto semplice indirizzerà il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa, in modo tale da accompagnare l’utente a proporre l’istanza corretta.

 

Il soggetto interessato, dunque, in base all’ultima attività lavorativa, viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare.

 

In particolare, nella sezione “Prestazione”, ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a contratto di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca, la procedura propone la presentazione della domanda DIS-COLL.

 

Pertanto, accedendo al sito istituzionale e autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

Fondo Solimare: accesso possibile a tutte le imprese armatoriali

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS dopo l’adeguamento dovuto al decreto ministeriale dell’8 agosto 2023 (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3378).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche introdotte al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE dal recente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023. In sostanza, il provvedimento è intervenuto, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per adeguare le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Legge n. 234/2021 e successive modificazioni).

In particolare, l’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito: pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale del Fondo, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza di ottobre 2023, pertanto, questi datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS

L’INPS precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della nuova normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

Bisogna, infine, rammentare che il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 di adeguamento di SOLIMARE recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.