Buono portuale, in G.U. la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta

Con decreto ministeriale è stata definita la procedura di erogazione dei contributi per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (D.M. 11 agosto 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023, il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato “buono portuale“. Si tratta del contributo destinato a coprire l’80% della spesa sostenuta dalle imprese del settore per la qualificazione del lavoro portuale nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. L’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 1, D.M. 11 agosto 2023).

Le attività finanziate

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività così individuate (articolo 1, comma 3):

– agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l’impresa richiedente, alla data della domanda (articolo 1, comma 3, lettera a);

– sviluppare modelli di organizzazione e di gestione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera b));

– incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera c).

Le modalità di richiesta

Le richieste per l’ottenimento delle 3 tipologie diverse di contributo sopra descritte devono essere comunque inviate via PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la specificazione di informazioni distinte per ogni categoria (articoli 3, 4 e 5).

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 6).

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, a conclusione dell’istruttoria – da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande – sulla base delle spese rendicontate che determinano l’importo da liquidare, fermi restando i limiti di spesa già citati.

I contributi sopra descritti sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all’impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse (articolo 10).

 

 

Enfea: al via la restituzione dei versamenti sospesi

Da ottobre a dicembre è possibile restituire le quote dei versamenti sospesi a causa degli eventi alluvionali

Confapi, in collaborazione con le Sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno disposto che, a partire da ottobre 2023 e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana possono restituire le quote dei versamenti sospesi all’Enfea, l’Ente bilaterale dedicato alle piccole e medie imprese, in un’unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei tre mesi. Le regioni interessate sono state colpite da eventi climatici. L’Ente comunica, inoltre, che restano attive le prestazioni straordinarie a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che hanno sede nelle regioni interessate dagli eventi climatici. Infatti, in data 7 giugno 2023, le Parti avevano convenuto di sospendere i contributi a carico delle imprese dei territori interessati dai fenomeni alluvionali. Inoltre, si era deciso di destinare 700.000 euro per i costi da sostenere per le prestazioni straordinarie, da prelevare dai fondi riserva di Enfea, a favore di chi ha subito danni alle proprie residenze pari al 50% delle spese documentate per rendere agibile la propria abitazione, fino ad un importo massimo di 800,00 euro; e per le imprese per il ripristino e l’agibilità delle attività aziendali, erogando un importo minimo dei costi sostenuti nella misura di 1.500 euro, con rimborso 20% delle spese documentate con un tetto massimo di 10.000 euro. Il Fondo Enfea di capienza massima di 700.000 euro.

Agenzia delle entrate: invio comunicazioni ai forfettari per regolarizzazione del quadro RS incompleto

Con l’invio di una comunicazione ai contribuenti in regime forfettario che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma, l’Agenzia delle entrate esorta a regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550).

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, l’Agenzia invierà una comunicazione a tali contribuenti per promuovere l’adempimento operoso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Le informazioni messe a disposizione per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata sono:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Tali dati sono, altresì, di ausilio per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022.

 

Il ravvedimento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

 

L’operazione di trasmissione delle suddette informazioni da parte dell’Agenzia avviene mediante l’invio una comunicazione, tramite PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, o in assenza di indirizzo PEC o di mancato recapito, per posta ordinaria.

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Infine, il provvedimento stabilisce che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possa richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, sempre rispettando le modalità indicate nella suddetta comunicazione.