Correttivo riforma del lavoro sportivo: trattamento tributario 

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo, intervenendo sull’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è intevenuto anche su alcuni aspetti relativi al trattamento tributario in materia (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, è intervenuto con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019). Fra le altre modifiche intervenute, l’articolo 29 del decreto correttivo ha inciso sull’articolo 36 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, relativo al trattamento tributario in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

 

Ai sensi del primo comma del suddetto articolo 36, l’indennità prevista al termine dell’attività sportiva per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti è previsto che le società sportive osservino le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari.

 

Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta fermo il regime agevolativo che consiste nella decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Resta immutato anche il comma 4 dell’articolo 36, nel quale viene specificato che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’IVA. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

 

Da sottolineare è la nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 36, sul quale ha inciso il decreto correttivo. Nello specifico la norma prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e, in ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.

All’atto del pagamento, dunque, è dovere del lavoratore sportivo rilasciare l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

 

Con l’obiettivo di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

 

Infine, l’articolo 36, comma 6-quater, inquadra le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, come premi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 20%.

CCNL Anas: nuove retribuzioni in arrivo

Nuovi minimi per il personale della Società

Il CCNL Anas siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del Gruppo Anas, definisce all’art. 98 “Minimi tabellari” i minimi retributivi in vigore da questo mese, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimi
A 3.026,88
A1 2.522,41
B 2.144,08
B1 1.954,84
B2 1.765,62
C 1.450,35
C1 1.261,25

 

Lavoro sportivo: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

Pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini italiani (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

 

La riforma, che riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, è costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.

 

Diverse sono le modifiche introdotte, tra cui l’inserimento in più punti anche di riferimenti allo sport paralimpico.

 

Il nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

Il comma 6 del medesimo articolo 25 è stato interamente sostituito ed è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che  possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

Qualora l’attività svolta rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, si applica il principio del silenzio assenso e l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

 

È riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formarne il reddito. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

 

Per quanto riguarda i direttori di gara, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021: il nuovo decreto ha elevato la durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (in luogo delle precedenti 18 ore settimanali).