Autotrasporto di merci per conto di terzi: ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze per accedere al contributo straordinario, erogato come credito d’imposta, in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la spesa d’acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre del 2022 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 10 agosto 2023).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della Legge di bilancio 2023, a partire dal 18 settembre 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

 

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’accesso alla piattaforma va effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, il quale, una volta autorizzato all’accesso, potrà individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Successivamente, i richiedenti il contributo potranno procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:

area inserimento istanza;

– area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

 

Durante tutto il periodo di apertura della piattaforma, sarà possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

I files da allegare all’istanza, contenenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta, sono:

  1. Fatture
    • Identificativo SDI fattura;
    • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
    • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
    • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per
    veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
  2. Targhe 
    • Identificativo SDI fattura;
    • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio
    acquistato con la fattura indicata;
    • Contratto di noleggio: (SI/NO);
    • Codice paese automezzo. 

La piattaforma per l’inoltro delle domande rimarrà aperta fino al giorno 6 ottobre 2023.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuerà la verifica sul R.N.A. dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, all’esito della quale emanerà un decreto di concessione a seguito del quale verranno registrati gli aiuti concessi alle singole imprese.

 

Tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Legge di conversione del Decreto PA bis: interventi fiscali in materia di sport

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l’introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l’introduzione di un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l’articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l’articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l’articolo 37, che apporta modifiche all’articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L’investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. 

Legge delega per la riforma fiscale 2023: le principali novità

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l’ IVA, l’IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono:

– stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

– prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;

– prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

– razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

– rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

– assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

– assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell’esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell’interpello; 

d) disciplinare l’istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d’impresa;

  3. la revisione dell’IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell’IRAP;

  5. la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell’attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.