Malattia o infortunio del libero professionista: sospensione termini adempimenti tributari

Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.

 

In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

 

È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l’Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.

Criteri per l’Individuazione degli elementi di incoerenza del 730/2023

Approvati dall’Agenzia delle entrate i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 giugno 2023, n. 203543).

Gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014,  introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi:

– dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

– dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine, restando fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

 

Sempre per effetto del richiamato articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 
 

 

Liberalizzazione temporanea degli scambi con l’Ucraina

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato un avviso in merito al nuovo regolamento n. 1077/2023 sulle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi tra UE e Ucraina (Agenzia delle dogane, comunicato 8 giugno 2023).

Con il Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, sono state istituite misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina, con l’obiettivo di fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

 

Tali misure, in vigore a decorrere dal 6 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, prevedono la concessione di regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

 

In particolare, il regolamento prevede:
– la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi di entrata per i prodotti ortofrutticoli;
– la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione;
l’esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche successivamente alla scadenza dello stesso;
– la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/4782 del Parlamento europeo e del Consiglio per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Il Regolamento prevede, inoltre, che la Commissione possa sospendere, di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno Stato membro, tali misure nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’Accordo di associazione.