Automotive: al via gli incentivi per lo sviluppo della filiera

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

Accise: destinatario e speditore certificato dei tabacchi lavorati

Disciplinata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Determinazione 03 ottobre 2022, n. 445344/RU

Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda.
Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione.
Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di accisa.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione.
I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
Il destinatario registrato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:
Il destinatario certificato ha tra l’altro l’obbligo di prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
Il destinatario certificato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come speditore certificato presenta all’Agenzia, una domanda recante:
L’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di speditore certificato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice identificativo.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
a) iscrivere nella contabilità di cui all’articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.
Lo speditore certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
 tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria.
Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo speditore certificato, l’accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del medesimo speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.

Digitour, il 12 ottobre riparte l’incentivo per agenzie di viaggio e tour operator

Riparte dal 12 ottobre 2022 Digitour, l’incentivo rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (INVITALIA – Comunicato 06 ottobre 2022).

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Digitour è un credito d’imposta gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo.
Sono ancora disponibili 85 milioni di euro. Il 40% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta può essere richiesto per investire nelle attività di sviluppo digitale (computer, attrezzature informatiche, software, servizi cloud, ecc.) ed è concesso fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 25.000 euro per impresa.
Alla riapertura dello sportello, il 12 ottobre alle ore 12.00, possono presentare la domanda anche le imprese che hanno chiesto le agevolazioni con il precedente bando.