INL: chiarimenti sulla revoca del provvedimento di sospensione

03 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni sulla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si chiede, in primo luogo,, quali siano le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro. Inoltre, se sia possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che, in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.
Relativamente all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, si chiede se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione.
Orbene, l’INL ha chiarito che, le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione. È quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle previste dalla legge, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida.
Quanto alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore deve fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva.

Welfare nelle aziende metalmeccaniche Confapi

Entro la fine del mese di febbraio 2022, l’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Confapi, deve mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare.

L’accordo Unionmeccanica-Confapi sottoscritto lo scorso maggio 2021, ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2022 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento.
Il valore degli strumenti di welfare non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
L’azienda si confronterà con la Rsu per individuare, considerando le esigenze dei lavoratori e del rapporto con il territorio una gamma di beni e servizi.

Cassa Edile Savona: contribuzione in vigore dall’1/1/2022

La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022

I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti

Natura contributo

Totale

di cui a carico Impresa

di cui a carico operaio

APE 4,54% 4,54%
Cassa Edile 2,25% 1,875% 0,375%
Scuola Edile 1,00% 1,00%
Vestiario 0,30% 0,30%
QAC 2,44% 1,22% 1,22%
Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo di mutualità 0,30% 0,30%
Sanedil 0,60% 0,60%
Fondo incentivo all’occupazione giovanile 0,10% 0,10%
RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) 0,60% 0,60%