CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): i sindacati approvano le piattaforme di rinnovo

Per il CCNL 2026-2029 i sindacati chiedono l’aumento salariale e la modernizzazione del contratto

Lo scorso 26 settembre gli attivi unitari delle Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila Pesca hanno approvato all’unanimità le due piattaforme per il rinnovo dei CCNL 2026-2029 per il personale non imbarcato delle cooperative e per il personale imbarcato adibito alla pesca marittima. Le suddette piattaforme verranno, pertanto, inviate alle controparti datoriali.

Il rinnovo si inserisce in un contesto di difficoltà per il settore della pesca, dovuto alle politiche Ue, alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici.

Le piattaforme approvate dai sindacati mirano a:

– contribuire ad un rilancio complessivo del settore;

– modernizzare il ruolo dei lavoratori;

– rendere il lavoro più attrattivo e favorire il ricambio generazionale;

– rafforzare le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.

Tra i punti prioritari si evidenziano, inoltre, l’incremento dei congedi parentali, l’accesso ai fondi previdenziali e la prevenzione della violenza di genere. Sul piano economico, le richieste dei sindacati, per entrambi i CCNL, prevedono:

– un incremento salariale del 12% per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori;

– per il personale imbarcato, un’indennità specifica di 15,00 euro giornalieri per imbarchi superiori alle 48 ore;

– per il personale non imbarcato delle cooperative, un aumento dell’indennità per il pernottamento in valle da pesca da 45,00 euro a 60,00 euro.

I sindacati, affermando l’importanza della suddetta approvazione delle piattaforme di rinnovo, auspicano una celere conclusione delle trattive.

CCNL Carta Industria: incontro su rinnovo contratto

Respinta la proposta datoriale e proclamato lo stato di agitazione

Il 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Chimici Carta e Stampa e le Associazioni datoriali Assoscarta, Assografici.

Durante tale incontro la Parte datoriale ha presentato alle OO.SS. la proposta economica di aumento salariale di 216,00 euro.

La suddetta proposta si articola in:

190,00 euro sui minimi tabellari (115,00 euro di IPCA a cui si aggiungono 75,00 euro di scostamento per il biennio 2022-2023).
3,00 euro sul fondo Byblos;
3,00 euro sul fondo sanitario integrativo Salute Sempre;
20,00 euro per l’aumento dell’indennità per il turno notturno (con un incremento dal 26% al 27%).

Le OO.SS. hanno respinto la proposta, definendola insufficiente per il recupero salariale atteso, stante l’inflazione per il biennio considerato.

Lo scorso 22 settembre, l’attivo unitario sindacale ha riaffermato con forza le rivendicazioni sindacali quali il giusto salario, l’adeguamento dell’indennità di ciclo continuo e un vero incremento del turno notturno.

Le OO.SS., oltre a ribadire l’urgenza di rinnovare il CCNL scaduto da oltre 9 mesi, chiedono di finalizzare un nuovo modello di inquadramento professionale attraverso una fase di discussione e simulazione. 

In assenza di risposte adeguate, le Sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del settore prevedendo blocco di flessibilità, cambi turno, banca ore e straordinario. Inoltre, annunciano un pacchetto di 16 ore di sciopero che saranno proclamate se le risposte non saranno in linea con le rivendicazioni.

Infine i sindacati auspicano il tempestivo avvio di un percorso assembleare in tutti i luoghi di lavoro.

Pignoramenti su somme erogate dall’INPS: arrivano i chiarimenti

Fornite spiegazioni sul quadro normativo in vigore in materia per quel che riguarda le prestazioni previdenziali e le indennità a sostegno del reddito dei lavoratori (INPS, circolare 30 settembre 2025, n. 130).

L’INPS ha chiarito il quadro normativo vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori. In sostanza, l’Istituto fornisce un’interpretazione delle norme che regolano i pignoramenti su somme erogate dall’INPS, con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito.

I punti chiave della disciplina sono:

impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
– impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella  misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
– piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
– limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare in commento disciplina e stabilisce che la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.