Fisco: istruzioni per il tax credit “manifesti pubblicitari”

Pubblicate le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico (Agenzia delle entrate – Circolare 07 gennaio 2022, n. 1/E).

Nello specifico, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
– in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
– in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
– in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022. A partire dal 10 gennaio 2022, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Si rammenta che il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Legge di Bilancio 2022: Imu per i pensionati all’estero

Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso (Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021).

Dal 2020, i pensionati iscritti all’AIRE non beneficiano più di alcuna esenzione IMU.
Infatti fino al 2019, si equiparava l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, alla prima casa.
A partire dal 2015 e fino al 2019, la tassa sulla prima casa non era dovuta dai pensionati iscritti all’AIRE, a patto che l’immobile fosse sfitto e non concesso in comodato d’uso.

Con la Legge di Bilancio 2020, l’agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica IMU e TASI. Pertanto l’imposta è dovuta anche dai pensionati iscritti all’AIRE.

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria (IMU), è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Limitatamente all’anno 2022, la nuova Legge di Bilancio ha ridotto la misura dell’imposta municipale propria al 37,5%.

Legge di Bilancio 2022: le misure per le imprese

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 sono state disposte le seguenti misure per le imprese: rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese, fondo di garanzia PMI, garanzie a sostegno della liquidità delle imprese, garanzia green, modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 47-49, 53-58, 59-61, 70 e 71).

Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

Il comma 47 “integra” l’autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”:
– di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
– di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
– di 60 milioni per l’anno 2027.
Il comma 48, novellando l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato “in più quote”.
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo “può” essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

Il comma 49 prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Fondo di garanzia PMI

L’articolo 1, al comma 53, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:
– elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
– inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Il comma 53, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

L’articolo 1, comma 59, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.
La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Garanzia green

Il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal.
Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

I commi 70 e 71 estendono al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).
L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di euro.
In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro – senza il pagamento di alcuna imposta.